Credito d’imposta
fruibile entro il 31 dicembre 2021
Il diretto beneficiario del credito d’imposta sulla locazione di botteghe e negozi può utilizzare esclusivamente il credito in compensazione oppure può cederlo entro il 31 dicembre 2021. Lo ha ricordato l’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 594, in cui viene richiamata la disciplina di cui all’articolo 65 del decreto Cura Italia, che riconosce, per i soggetti esercenti attività d’impresa, nell’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Tale credito spetta ai titolari di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione, in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali, intestatari di un contratto di locazione di immobile di categoria C/1. Per fruirne, il locatario deve aver effettivamente corrisposto il canone relativo al mese di marzo 2020. Il diretto beneficiario può utilizzare esclusivamente il credito in compensazione o può cederlo entro il 31 dicembre 2021; anche il cessionario può utilizzare esclusivamente il credito in compensazione entro tale scadenza e né il diretto beneficiario né il cessionario possono chiedere il credito a rimborso. Viene infine specificato che non si applicano i limiti di cui all’art. 34 della legge n. 388 del 2000 (700 mila euro elevato per il 2020 ad 1 milione di euro) e di cui all’art. 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007 (250 mila euro), sia quando la compensazione è eseguita dai diretti beneficiari, sia quando a compensare sono i cessionari.

